Condizioni generali di contratto per la vendita
della società Schulte Elektrotechnik GmbH & Co. KG
1. Campo di applicazione
Le presenti condizioni generali di contratto per la vendita (CGC) sono alla base di tutti i nostri contratti di fornitura di merci. Si applicano nei confronti di aziende, persone giuridiche di diritto pubblico e patrimoni speciali pubblici.
Si applicano esclusivamente le nostre CGC. Le condizioni contrastanti o discordanti saranno vincolanti solo se da noi espressamente riconosciute in forma scritta.
2. Esecuzione del contratto
Le nostre offerte, nonché le nostre indicazioni ed informazioni sono senza impegno e non vincolanti.
Nell’ambito della nostra prestazione soltanto esse sono determinanti, a patto che venga ricevuta una conferma d’ordinazione. Qualora ciò non avvenisse è determinante la nostra offerta.
Gli esemplari fuori serie, quindi le merci reperite su richiesta del cliente o prodotte secondo le richieste del cliente, non possono più essere annullati dopo la ricezione della conferma d’ordinazione e non è possibile sostituirli e/o rimborsarne il prezzo d’acquisto. Gli accordi accessori verbali divengono componente contrattuale efficace se da noi confermati in forma scritta.
3. Prezzi
I nostri prezzi si intendono netti in Euro, franco fabbrica a Lüdenscheid e non comprendono imballaggio, assicurazione e spedizione.
Calcoliamo i prezzi secondo il listino prezzi valido per i singoli gruppi di prodotto. Agli esemplari fuori serie si applica il prezzo concordato.
Le nostre fatture devono essere saldate entro dieci giorni dalla data fattura, se non altrimenti concordato. Ciò vale anche per le consegne parziali.
Nel caso in cui dovessimo fornire la nostra prestazione oltre otto settimane dalla stipulazione del contratto, siamo autorizzati ad applicare un adeguamento dei prezzi fino al 10% in caso di un’essenziale variazione dei nostri costi operativi, in particolare in caso di variazioni dei costi dei materiali che lavoriamo, dei salari, delle tariffe di trasporto, dei costi energetici, delle imposte, dei dazi doganali ecc. Qualora la variazione comportasse un adeguamento dei prezzi superiore al 10%, il committente è tenuto a trattare con noi un’adeguata variazione del prezzo. Qualora l’adeguamento dei prezzi non avesse luogo o le trattative fallissero, siamo autorizzati a recedere dal contatto.
Una compensazione è possibile esclusivamente per i crediti innegabili o determinati con sentenza definitiva. Il divieto di compensazione non si applica se la domanda riconvenzionale presentata per la compensazione ha per oggetto spese di correzione dei difetti o di realizzazione.
4. Ritardi di pagamento
A partire dalla decorrenza della data di scadenza siamo autorizzati ad applicare interessi di mora, per un importo legale, ai sensi dell’§ 288, par. 2 del Codice Civile. Ciò non pregiudica la rivendicazione di un ulteriore danno.
5. Consegna
La nostra consegna avviene senza impegno o secondo quanto concordato con il committente. I tempi di consegna non iniziano a decorrere prima del completo chiarimento di tutti i dettagli di esecuzione.
La scelta del tipo di spedizione e dell’imballaggio è a nostra discrezione. Ciò non si applica se il committente ha comunicato una modalità esplicita. Sono possibili accordi discordanti in forma scritta o testuale. Sono consentite consegne parziali, che verranno calcolate separatamente.
Il nostro obbligo di consegna è subordinato alla riserva di rifornimento puntuale e corretto. Ciò non si applica se il mancato rifornimento è a noi imputabile. Qualora prevedessimo che la consegna non avverrà entro i termini stabiliti, lo comunicheremo al committente in forma scritta o testuale ed indicheremo le ragioni nonché il termine di consegna previsto, per quanto possibile. Una consegna si considera in ritardo se ci è stato imposto invano un termine di consegna adeguato, se siamo responsabili delle ragioni della mancata consegna e se il committente ha fornito completamente la sua prestazione.
Il termine di consegna decorre dalla nostra notifica di disponibilità alla spedizione/al ritiro ed è condizionato dalla prestazione della contropartita. Qualora avvenisse una presa in consegna, è determinante la notifica di disponibilità della presa in consegna o del termine della presa in consegna.
6. Imballaggio
Ci riserviamo la scelta dell’imballaggio, se non è stata comunicata dal committente alcuna modalità esplicita.
Gli imballaggi di trasporto devono esserci restituiti, a seconda del regolamento sugli imballaggi. Qualora la restituzione non avvenisse entro tre mesi dalla consegna della merce, essa verrà addebitata. La restituzione degli imballaggi non di trasporto non verrà accettata.
7. Trasferimento del rischio
La notifica al committente di disponibilità alla spedizione o al ritiro gli impone di ritirare tempestivamente la merce. In questo momento il rischio viene trasferito al committente.
In caso di ritiro di persona siamo autorizzati, qualora il committente non ritirasse la merce entro tre giorni dalla notifica di disponibilità al ritiro, a spedire o a trattenere la merce in un magazzino a spese del committente, a nostra discrezione.
8. Richieste di garanzia
La condizione per richieste di garanzia nei nostri confronti è l’adempimento degli obblighi da parte del committente, ai sensi del § 377 del HGB [Handelsgesetzbuch, codice commerciale tedesco], il cosiddetto reclamo per merce difettosa. Un reclamo per merce difettosa è considerato in tempo utile se avviene entro cinque giorni lavorativi, calcolati a partire dalla ricezione della consegna da parte del committente o, in caso di difetti non visibili, a partire dalla loro scoperta. Se la merce è stata presa in consegna dal committente o ha avuto luogo una verifica preventiva, il reclamo per merce difettosa è escluso se il difetto avrebbe potuto già essere constatato in tal momento.
Se, secondo la nostra verifica, il reclamo per merce difettosa fosse illecito e il committente l’avesse presentato essendo a conoscenza dell’assenza del difetto o fosse in torto a causa di negligenza, il committente sarà tenuto a risarcirci i danni insorti. A tal proposito, applichiamo una somma forfetaria di 100,00 Euro. Ciò non pregiudica la rivendicazione di un ulteriore danno. Il committente è autorizzato a dimostrarci che il difetto indicato è presente e/o che abbiamo sostenuto spese di verifica inferiori alla somma forfetaria.
Se il reclamo per merce difettosa è lecito, forniremo una miglioria successiva o una sostituzione, a nostra discrezione. Qualora la miglioria successiva non andasse a buon fine secondo un’adeguata fissazione del termine da parte del committente, il committente può richiedere una riduzione o un recesso, a sua discrezione. Un recesso non è possibile in caso di difetto di lieve entità.
Le richieste di garanzia cadono in prescrizione 24 mesi dopo il trasferimento del rischio. Esse non possono essere cedute.
9. Esclusione della garanzia
La nostra garanzia è esclusa in caso di trasformazione, utilizzo inappropriato o improprio, montaggio scorretto o non regolare o messa in servizio da parte del committente o terzi, usura naturale, trattamento scorretto o negligente, impiego di apparecchiatura inadeguata, azione di agenti chimici, elettrochimici o elettrici, se non a noi imputabili. La garanzia è inoltre esclusa se l’ordinazione non è all’avanguardia e/o è stata dichiarata o valutata come rischiosa da parte nostra o dai nostri agenti. L’esclusione di garanzia non si applica quindi se noi, i nostri rappresentati legali o i nostri agenti provocano il danno o il difetto intenzionalmente o per negligenza grave.
10. Responsabilità
Non ci assumiamo alcuna responsabilità in caso di violazione lievemente negligente di obblighi contrattuali non essenziali. In caso di altre violazioni lievemente negligenti degli obblighi, la nostra responsabilità è limitata al costo medio prevedibile, tipico contrattuale e diretto dei danni, a seconda della natura della merce. Ciò vale anche se i nostri rappresentanti legali o agenti agiscono in modo lievemente negligente. Le richieste di garanzia cadono in prescrizione dopo 12 mesi dal trasferimento del rischio. Ciò non si applica nel caso in cui contro di noi venisse rivendicata la legge sulla responsabilità da prodotto o una violazione alla vita, all’integrità fisica o alla salute.
11. Riserva di proprietà
Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino all’adempimento di tutti i nostri diritti nei confronti del committente, esistenti sulla base del vincolo commerciale.
Al committente è permesso lavorare o distruggere la merce consegnata. La lavorazione avviene per noi. Qualora il valore della merce in nostro possesso fosse tuttavia inferiore al valore della merce non in nostro possesso e/o della lavorazione, acquisiamo quindi la comproprietà della nuova merce in relazione al valore (valore contabile lordo), della merce lavorata rispetto al valore della merce rimanente lavorata e/o della lavorazione al momento della lavorazione. Qualora noi, sulla base di quanto menzionato in precedenza, non acquisissimo alcuna proprietà della nuova merce, il committente ci riconosce la comproprietà della nuova merce in relazione al valore (valore contabile lordo) della nuova merce in possesso del committente rispetto alla merce rimanente lavorata al momento della lavorazione. La frase precedente si applica, mutatis mutandis, in caso di miscelazione inseparabile o di legame. Se otteniamo la proprietà o la comproprietà, il committente custodisce per noi la merce con la diligenza di un normale commerciale.
In caso di cessione della merce o della nuova merce, il committente ci cede, a titolo di garanzia, il suo diritto di rivendita nei confronti dei suoi clienti con tutti i diritti accessori, senza che sia necessaria un’ulteriore dichiarazione particolare. La cessione comprende qualsiasi saldo creditore. La cessione si applica tuttavia soltanto per l’importo corrispondente al prezzo della merce da noi riportato sulla fattura. La percentuale di credito a noi ceduta deve essere precedentemente saldata.
Fino alla revoca il committente è autorizzato alla riscossione dei crediti ceduti. Il committente ci inoltrerà tempestivamente i pagamenti effettuati dei crediti ceduti fino all’importo del credito garantito. Siamo autorizzati a revocare i poteri di confisca del committente in caso di presenza di interessi legittimi, in particolare in caso di ritardo di pagamento, cessazione dei pagamenti, apertura di una procedura per insolvenza, protesto cambiario o indicazioni motivate di un sovraindebitamento o imminente insolvenza del committente. In presenza della minaccia menzionata in precedenza possiamo inoltre, rispettando il termine adeguato, rendere nota la cessione a titolo di garanzia, sfruttare i crediti ceduti nonché richiedere la comunicazione della cessione a titolo di garanzia da parte del committente nei confronti del suo cliente.
In caso di attendibilità di un interesse legittimo, il committente è tenuto a fornirci le informazioni necessarie sull’attendibilità dei suoi diritti nei confronti dell’acquirente e a consegnarci i documenti necessari.
Per l’intera durata della riserva di proprietà sono vietate al committente ipoteche o cessioni a titolo di garanzia. Il committente è tenuto ad informarci tempestivamente in caso di ipoteche, sequestro o altre disposizioni o interventi da parte di terzi. La rivendita della merce o della nuova merce è permessa esclusivamente ai rivenditori in una regolare operazione commerciale e a condizione che il pagamento del controvalore della merce o della nuova merce avvenga al committente. Il committente deve anche concordare con il cliente che quest’ultimo acquisisce la proprietà soltanto mediante tale pagamento.
In caso di violazioni degli obblighi del committente, in particolare in caso di ritardo di pagamento, siamo autorizzati, anche senza fissazione di una scadenza, a richiedere la restituzione della merce o della nuova merce e/o, se necessario su fissazione della scadenza, a recedere dal contratto; il committente è tenuto alla restituzione. La richiesta di restituzione della merce o della nuova merce non rappresenta alcuna dichiarazione di recesso, a meno che ciò non venga da noi espressamente comunicato.
12. Diritti di proprietà e d’autore
Il committente garantisce che gli esemplari fuori serie da lui commissionati non violano diritti di proprietà di terzi. Qualora, a causa della produzione o della consegna di merce, contro di noi venisse rivendicata una violazione dei diritti di proprietà da parte di terzi, il committente è tenuto ad esonerarci da tutte le rivendicazioni. In tal caso verranno da noi condotte procedure di difesa esclusivamente se il committente ce lo richiede, dietro dichiarazione vincolante di assunzione delle spese. Siamo autorizzati a richiedere garanzie circa le spese processuali.
13. Forza maggiore
In caso di forza maggiore siamo esonerati dall’obbligo di prestazione per la durata e nell’ambito degli effetti. Forza maggiore è qualsiasi avvenimento al di fuori della nostra sfera d’influenza, a causa del quale siamo totalmente o parzialmente impossibilitati ad adempiere ai nostri obblighi. Ciò comprende, in particolare, danni da incendio, allagamenti e anomalie operative non provocate da noi, in particolare azioni sindacali e scioperi o atti amministrativi delle autorità, nonché difficoltà di approvvigionamento e altre anomalie di prestazione di cui non abbiamo la responsabilità. Informeremo immediatamente l’altra parte in caso di insorgenza, nonché di eliminazione della forza maggiore e ci dedicheremo con tutte le nostre forze alla riparazione della forza maggiore e a limitare i suoi effetti, per quanto possibile. L’informazione avviene in forma scritta o testuale, in caso d’urgenza telefonicamente. Assieme all’altra parte concorderemo come procedere.
14. Insolvenza
Qualora il committente sospendesse i propri obblighi di consegna o di pagamento o venisse richiesta l’apertura di una procedura per insolvenza sul suo patrimonio o quest’ultima venisse rifiutata per insufficienza di risorse o aperta, saremo autorizzati a recedere dal contratto nella misura non ancora adempiuta in quel momento.
15. Protezione dei dati ed elaborazione su sistemi informatici
Il committente presta il suo consenso alla memorizzazione da parte nostra dei dati necessari alla gestione del rapporto contrattuale, alla luce dei requisiti giuridici sulla protezione dei dati.
16. Riservatezza
Il committente si impegna alla segretezza circa tutti i documenti commerciali, i dati finanziari e tecnici, in particolare campioni o modelli (informazioni) che gli vengono resi noti nel corso della durata del contratto. Ci impegniamo alla segretezza in tale ambito. L’obbligo inizia dalla prima presa di conoscenza e dura 36 mesi dalla fine del vincolo contrattuale. Tale obbligo viene meno se le informazioni vengono rese note pubblicamente o generalmente accessibili o se erano già state chiaramente rese note a terzi. Altresì se una parte è stata obbligata alla divulgazione a causa di prescrizioni o atti amministrativi delle autorità.
17. Disposizioni conclusive
Gli accordi accessori verbali vigono soltanto se da noi confermati in forma scritta o testuale.
Il foro esclusivo competente per tutte le controversie risultanti direttamente ed indirettamente dal rapporto contrattuale è Lüdenscheid.
Qualora una disposizione delle presenti CGC fosse o divenisse inefficace, ciò non pregiudicherà l’efficacia e l’applicabilità delle altre clausole. Il committente si impegna a concordare assieme a noi una disposizione sostitutiva che sia efficace, applicabile e adatta allo scopo dell’ordinazione e alla tutela degli interessi di entrambe le parti. Il § 139 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, C.C. Tedesco] non trova applicazione.